Statuti

Statuti

European Association of Sexological Bodyworkers (EASB) 

  1. Nome e sede

1.1 Con il nome „European Association of Sexological Bodyworkers“ (di seguito EASB o „Associazione“) è costituita un’associazione di utilità pubblica, secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

  1. 2 La sede dell’EASB è a Zurigo.

 

  1. Scopo 

2.1 L’EASB è l’associazione professionale delle operatrici e degli operatori nell’ambito del Sexological Bodywork in Europa.

2.2 Gli scopo dell’EASB sono

  • promozione e salvaguardia di qualità ed etica della formazione e della pratica professionale, fissando degli standard di formazione, riconoscendo istituti di formazione, organizzando momenti di aggiornamento e pubblicando linee-guida etiche
  • promozione del Sexological Bodywork come professione, curandone la reputazione e il riconoscimento pubblico
  • tutela degli interessi dei professionisti del settore
  • promozione di scambio di informazioni e collaborazione tra Sexological Bodyworkers e con altri gruppi professionali

L’EASB, per la realizzazione dei propri scopi, può mettere in atto i provvedimenti adeguati.

 

  1. Appartenenza

3.1 Membro attivo può essere ogni persona certificata quale Sexological Bodyworker in base al regolamento di formazione dell’EASB; membro passivo, qualsiasi persona, fisica o giuridica, che sostenga gli scopi dell’Associazione. Sull’accettazione decide il Consiglio direttivo.

3.2 L’appartenenza si estingue con l’uscita, l’espulsione o la morte. L’uscita è possibile in ogni momento, mediante dichiarazione scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può escludere un membro, se viola in modo importante statuti, regolamenti o linee direttive etiche o se, nonostante un richiamo, non paga il suo contributo. Con l’uscita o con l’esclusione si annullano tutti i diritti e i doveri.

 

  1. Mezzi

4.1 L’EASB si finanzia mediante i contributi dei membri; l’ammontare e le forme di pagamento sono stabilite dall’Assemblea dei membri.

4.2 Altri mezzi dell’Associazione possono essere offerte private di ogni genere, così come introiti dati da manifestazioni di qualsiasi tipo.

  1. Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono

  • l’Assemblea dei membri
  • il Consiglio direttivo
  • la/il cassiera/e
  • il revisore

 

  1. L’Assemblea dei membri

6.1 L’organo superiore dell’Associazione è l’Assemblea dei membri. Un’assemblea ordinaria avviene annualmente. L’Assemblea decide la data della prossima riunione. 

6.2 Il Consiglio direttivo o almeno un quinto degli aventi diritto di voto possono sempre, indicando l’oggetto da trattare, esigere la convocazione di un’assemblea straordinaria, che dovrà tenersi al più tardi 30 giorni dopo l’inoltro della richiesta.

6.3 La convocazione dell’assemblea avviene da parte del Consiglio direttivo almeno 20 giorni prima del giorno della riunione, indicando le trattande, per e-mail.

 6.4 Ogni persona con diritto di voto ha il diritto di formulare istanze all’attenzione della prossima assemblea. Tali istanze sono da assumere nella lista delle trattande, ammesso che vengano comunicate al Consiglio direttivo al più tardi 10 giorni prima della riunione.

6.5 Ogni membro attivo ha diritto a un voto nell’assemblea. Ogni persona con diritto di voto può farsi rappresentare da un altro membro mediante procura scritta. Membri passivi sono invitati all’assemblea, ma non hanno diritto di voto. 

6.6 L’assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei membri attivi presenti, senza tener conto delle astensioni. Si fa eccezione per decisioni riguardanti la modificazione di statuti o lo scioglimento dell’Associazione, per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi.

6.7 Sulle decisioni dell’assemblea deve essere redatto un protocollo, che va firmato dal responsabile.

6.8 L’Assemblea ha i seguenti compiti

  • elezione e destituzione del Consiglio direttivo
  • stabilire e modificare statuti e regolamenti
  • stabilire il budget
  • approvazione del rapporto annuale del Consiglio direttivo, del rapporto contabile annuale, del rapporto dei revisori e dello scarico del Consiglio direttivo
  • approvazione della contabilità
  • approvazione dei verbali delle assemblee dei membri
  • adesione ad altre organizzazioni o associazioni. Decisioni sullo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione del suo patrimonio

 

  1. Il Consiglio direttivo

7.1 Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’EASB, tutela i compiti che per legge o statuti non sono assegnati all’Assemblea.

7.2 Il Consiglio direttivo si compone della/del presidente e di altri membri, da due a otto. Nella scelta di ulteriori membri vanno considerati paesi e regioni europee rappresentati.  Il Consiglio direttivo si costituisce in proprio, con eccezione della/del presidente, che sono determinati dall’Assemblea.

7.3 Il Consiglio direttivo è eletto per due anni, fino alla relativa Assemblea. È ammessa la rielezione.

7.4 Il Consiglio direttivo è competente a deliberare, se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta, non calcolando le astensioni. Decisioni possono anche essere prese per via scritta, per e-mail o mediante conferenza telefonica. Sulle decisioni va steso un protocollo, firmato dal responsabile.

7.5 L’autorizzazione a firmare per l’Associazione è stabilita dal Consiglio direttivo medesimo.

 

  1. Entrata in vigore

Questi statuti sono stati accettati nell’Assemblea costitutiva del 12 di giugno 2014 e da quella data sono validi.

 

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